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D.P.R. 23/03/1998 n. 126Art. 7 - Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformità 1. Qualora gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima può essere apposta solo se il predetto materiale è conforme anche a tali direttive. 2. Nel caso in cui il fabbricante abbia facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio previsto dalle direttive di cui al comma 1, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso i riferimenti alle direttive comunitarie applicate devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano tali apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi. 3. Gli organismi nazionali autorizzati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli el enchi delle attestazioni di conformità rilasciate, nonchè le eventuali revoche delle stesse. 4. In caso di diniego dell'attestazione di conformità da parte di uno degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7, l'interessato può richiedere il riesame dell'istanza di attestazione di conformità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede entro sessanta giorni dalla richiesta suddetta. Art. 8 - Organismi di certificazione 1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 6, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, negli allegati XI e XII. 2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza, indica i compiti specifici attribuiti all'organismo. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende negata. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo autorizzato. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attività degli organismi autorizzati e per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione. Art. 9 - Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Al fine di verificare la conformit à degli apparecchi alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici. 3. Gli accertamenti relativi ai prodotti immessi in commercio possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli installatori; a tal fine è consentito: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'e secuzione di esami e prove. 4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000, diversi da quelli di cui all'articolo 8, specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea predispone e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza la documentazione prevista dagli allegati al presente regolamento, per il periodo di tempo previsto dagli allegati stessi. 6. Ogni constatazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della non conformità degli apparecchi e dei sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui all'articolo 1 alle disposizioni del presente regolamento comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di far cessare l'infrazione. 7. L'amministrazione vigilante, quando accerta la non conformità al presente regolamento degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ordina al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o al responsabile d ell'immissione in commercio di adottare tutte le misure idonee a far venir meno la situazione di infrazione fissando un termine non superiore a trenta giorni. 8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina l'immediato ritiro dal commercio degli apparecchi e sistemi di protezione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine. 9. Nel caso in cui l'infrazione continui, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio. Art. 10 - Ritiro dal mercato 1. Qualora sia constatato che gli apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, pur accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina,a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione. Il presente comma si applica, altresì, nel caso in cui il ritardo nell'effettuazione dei controlli sia dovuto alla violazione degli obblighi di tenuta della documentazione e di collaborazione degli interessati. 2. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere. Art. 11 - Norma di rinvio 1. Alle procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi, disciplinati dal presente regolamento, a quelle di riesame delle istanze per la valutazione della conformità, alle procedure finalizzate alle autorizzazioni degli organismi e alla vigilanza sugli organismi stessi, nonchè all'effettuazione de i controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996 n. 52. Art. 12 -Disposizioni transitorie 1. Fino al 30 giugno 2003 è ammessa la commercializzazione e la messa in servizio del materiale elettrico corredato dalla certificazione di conformità prevista dai decreti del Presidente della Repubblica n. 727 e n. 675 del 21 luglio 1982 e dalla legge del 17 aprile 1989 n. 150, purchè detta certificazione non scada prima di tale data. 2. Il certificato di conformità di cui al comma 1 attesta esclusivamente che il tipo di materiale elettrico è conforme alle norme armonizzate. 3. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 8, ai fini della valutazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento del materiale elettrico immesso sul mercato prima del 1 luglio 2003, tengono conto dei risultati delle prove e delle verifiche effettuate in base alle norme di cui al comma1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1998 SCALFARO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 10 Allegati Allegato I (Art. 1, comma 5, lettera f) Criteri per la Classificazione dei Gruppi di Apparecchi in Categorie 1. Gruppo di apparecchi I a) La categoria M 1 comprende gli apparecchi progettati e, eventualmente, dotati di mezzi di protezione speciali supplementari per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e assicurare un livello di protezione molto elevato. Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. Gli apparecchi di questa categoria devono rimanere operativi in atmosfera esplosiva, anche in caso di guasto eccezionale dell'apparecchio e sono caratterizzati da mezzi di protezione tali che: -in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto, oppure -al verificarsi di due guasti indipendenti l'uno dall'altro, sia garantito il livello di sicurezza richiesto. Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.1. b) La categoria M 2 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e basati su un livello di protezione elevato. Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili; in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l'alimentazione di energia di questi apparecchi dovrebbe poter essere interrotta. I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria assicurano il livello di protezione richiesto durante il funzionamento normale, compreso in condizioni di funzionamento gravose, segnatamente quelle risultanti da forti sollecitazioni e da continue variazioni ambientali. Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.2. 2. Gruppo di apparecchi II a) La categoria 1 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione molto elevato. Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un'atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. Gli apparecchi di questa categoria devono assicurare il livello di protezione richiesto, anche in caso di guasto eccezionale dell'apparecchio e sono caratterizzati da mezzi di protezione tali che: -in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto, oppure -qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall'altro, il livello di protezione richiesto sia garantito. Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.1. |
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